Alcol e guida: il punto della situazione con l’introduzione del nuovo Codice della Strada

Alcol e guida: il punto della situazione con l’introduzione del nuovo Codice della Strada

Diritto diVino
di Paola Marcone
10 dicembre 2024

Sulla Gazzetta Ufficiale sono state pubblicate le modifiche che entreranno in vigore il 14 dicembre prossimo, tra le quali la novità dell’alcolock

Il sito del Ministero della Salute scrive nero su bianco che: “Non esistono quantità di alcol sicure alla guida. Il livello di concentrazione di alcol nel sangue (alcolemia) ottimale ai fini dell’idoneità psico-fisica alla guida è zero grammi per litro. La legge impone tale livello per i minori di 21 anni che guidano un'autovettura, per i neopatentati e per i professionisti del volante.”.

Per chi non appartiene a una delle categorie appena citate, il Codice della Strada consente comunque una tolleranza di livello alcolemico pari a 0,5g/l, massimo consentito oltre il quale scattano le sanzioni per guida in stato di ebbrezza, diversamente articolate secondo la maggior quantità di alcolemia riscontrata.

Chiunque intenda mettersi alla guida dopo aver assunto bevande alcoliche, quindi, deve fare i conti con questo impianto regolatorio, si tratti di consumatori occasionali, abituali o professionisti del settore.

Le ultime modifiche al Codice della Strada, che entreranno in vigore il prossimo 14 dicembre, hanno poi introdotto ulteriori prescrizioni con l’intento di incidere ancor di più sulla sicurezza stradale.

Il tema non è affatto solo legale, ossia di rispetto della normativa, ma anche e soprattutto di reale consapevolezza delle conseguenze che possono derivare, per se e per gli altri, dall’uso di alcol.

Argomenti questi che coinvolgono diversi settori e che meritano di essere conosciuti e approfonditi, proprio per sottolineare come non possa esserci vera cultura del vino senza consumo responsabile, da promuovere con opportuna formazione e informazione.

LE SANZIONI ATTUALMENTE PREVISTE

Le norme che disciplinano la guida sotto influenza di alcol prevedono (sempre che il fatto non costituisca reato più grave):

  1. con valore accertato superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 g/l:

- la sanzione amministrativa del pagamento da 543 a 2.170 euro;

- la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 3 a 6 mesi,  anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti (il c.d. patteggiamento). 

  1. con valore accertato superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 g/l:

- l'ammenda da 800 a 3.200 euro, aumentata da 1/3 alla metà quando il reato è commesso dopo le 22 e prima delle 7.

- l'arresto fino a 6 mesi

- la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 6 mesi a 1 anno, anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.

Ammenda e arresto possono essere sostituite con lavoro di pubblica utilità.

c) con valore accertato superiore a 1,5 g/l:

- l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro, aumentata da 1/3 alla metà quando il reato è commesso dopo le 22 e prima delle 7.

- l'arresto da 6 mesi a 1 anno;

- la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 1 a 2 anni, che viene raddoppiata se il veicolo appartiene a persona estranea al reato e anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.

La patente di guida è poi sempre revocata in caso di recidiva nel biennio e una volta intervenuta sentenza di condanna (anche in caso di patteggiamento e anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena) è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, sempre che non appartenga a persona estranea al reato. 

Anche ammenda e arresto per alcolemia superiore a 1,5 g/l possono essere convertiti in lavori di pubblica utilità.

In tutti i casi di superamento del limite massimo consentito (0,5 g/l), provocare un incidente stradale comporta comunque che tutte le sanzioni corrispondenti alle diverse ipotesi sopra descritte siano raddoppiate, con fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni, sempre che non appartenga a persona estranea all'illecito.

Tutte le sanzioni appena descritte sono ancor più rigorose per le categorie tenute a non assumere affatto alcol prima di mettersi alla guida, ossia i minori di 21 anni, i neopatentati (meno di 3 anni) e i professionisti del volante.

IL CALCOLO DEL TASSO ALCOLEMICO

Secondo il Codice della Strada la Polizia stradale “nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica” può sottoporre i conducenti ad accertamenti anche di controllo preventivo mediante etilometri.

Se il controllo ha dato esito positivo, oppure in ogni caso d'incidente o, ancora, “quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool”, scattano gli accertamenti più approfonditi presso gli uffici di Polizia stradale più vicini o in strutture sanitarie a seconda dei casi.

Il rifiuto ingiustificato o pretestuoso a sottoporsi a controlli viene sanzionato con le medesime modalità della guida in stato di ebbrezza con limiti superiori a 1,5 g/l e, quindi, in modo particolarmente rigoroso.

GLI OBBLIGHI PER I TITOLARI E I GESTORI DI LOCALI

I titolari e i gestori dei locali devono interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche alle 3 e non possono riprenderla nelle 3 ore successive.

Qualora poi proseguano la propria attività oltre la mezzanotte, devono avere nelle vicinanze di almeno un'uscita del locale un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico, e devono anche esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali, apposite tabelle che indichino (con valori puramente indicativi, viene specificato): 

  1. i principali sintomi legati alle diverse concentrazioni alcolemiche in termini di sensazioni ed effetti più frequenti;
  2. le quantità, espresse in centimetri cubici (cc), delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida. 

Per il calcolo dei valori è stata utilizzata la curva di Widmark che stima la concentrazione di alcol in andamento crescente tra i 20 e i 60 minuti dall'assunzione, per poi tenere un andamento decrescente dopo aver raggiunto il picco massimo di assorbimento in questo lasso di tempo.

La curva è comunque corretta in base a sesso, peso corporeo e all’assunzione a stomaco pieno o vuoto della bevanda alcolica.

Per il vino l’unità alcolica di riferimento è indicata in 125 cc (1 cc= 1 ml) con gradazione alcolica del 12% vol.

LE ULTIME NOVITÀ

La recentissima Legge n. 177/2024 ha previsto immediati interventi in materia di sicurezza stradale, delegando poi al Governo il compito di una prossima revisione del Codice della Strada.

Dal 14 dicembre 2024, quindi, data di entrata in vigore della legge, il conducente condannato per i reati connessi al superamento del titolo alcolometrico vedrà apposti sulla propria patente i seguenti codici: "LIMITAZIONE DELL'USO - Codice 68. Niente alcool" e "LIMITAZIONE DELL'USO – Codice 69. Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock (…)”.

Questo per la durata di 2 anni dalla restituzione della patente dopo la sentenza di condanna se il reato è correlato ad alcolemia tra 0,8 e 1,5 g/l e per 3 anni se invece si tratta di superamento del limite di 1,5 g/l. 

Di conseguenza già all’eccedere dello 0,8 g/l, il conducente se condannato avrà tolleranza zero, potendo guidare solo veicoli delle categorie internazionali M o N e solo se su questi veicoli e' stato installato, a proprie spese, un dispositivo, munito di sigilli, che impedisca l'avviamento del motore in caso di tasso alcolemico rilevato superiore a zero.

Nonostante la disposizione entrerà in vigore tra pochi giorni, dovrà essere tuttavia un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 14 giugno 2025, a determinare le caratteristiche del dispositivo di blocco, le modalità di installazione e le officine autorizzate a procedere.

Circostanza questa che sembra comunque essere in linea con il fatto che le prime reali applicazioni della prescrizione non potrebbero comunque avvenire prima dei 6 mesi previsti per la predisposizione del decreto, essendo necessario prima un provvedimento di condanna per apporre il codice e quindi per imporre la necessità di alcolock.

Aumenti delle sanzioni in ogni caso sono previste qualora il conducente condannato non si munisca di dispositivo o tenga ancora condotte connesse alla guida in stato di ebbrezza o, ancora, manometta i sigilli dell’alcolock.